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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025G. Prescrizione
IV. Interruzione della prescrizione
3. Principio di un nuovo termine
a. In caso di riconoscimento o sentenza
1
Coll’interruzione incomincia a decorrere una nuova prescrizione.
2
Ove il credito sia riconosciuto mediante il rilascio di un titolo o sia stabilito con sentenza del giudice, il nuovo termine di prescrizione è sempre di dieci anni.
Articolo