Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

G. Prescrizione

IV. Interruzione della prescrizione

2. Effetti della interruzione fra coobbligati59

1

L’interruzione nei confronti di un debitore solidale o di un condebitore di una prestazione indivisibile vale anche nei confronti degli altri condebitori, purché si fondi su un atto del creditore.

2

L’interruzione nei confronti del debitore principale vale anche nei confronti del suo fideiussore, purché si fondi su un atto del creditore.

3

Al contrario l’interruzione nei confronti del fideiussore non vale nei confronti del debitore principale.

4

L’interruzione nei confronti dell’assicuratore vale anche nei confronti del debitore e viceversa, purché sussista un diritto di credito diretto verso l’assicuratore.