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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa:
- 1.51
- per i crediti dei figli contro i genitori, fino al raggiungimento della maggiore età dei figli;
- 2.52
- per i crediti della persona incapace di discernimento contro il mandatario designato con mandato precauzionale, finché lo stesso è efficace;
- 3.
- per i crediti dei coniugi fra loro durante il matrimonio;
- 3bis.53
- per i crediti fra i partner durante l’unione domestica registrata;
- 4.54
- per i crediti contro il datore di lavoro dei lavoratori che vivono nella sua economia domestica, durante il tempo del rapporto di lavoro;
- 5.
- finché il debitore abbia l’usufrutto del credito;
- 6.55
- finché sia impossibile, per motivi oggettivi, far valere il credito davanti a un tribunale;
- 7.56
- per i crediti dell’ereditando o contro lo stesso, durante la procedura d’inventario;
- 8.57
- durante trattative transattive, una procedura di mediazione o altre procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, purché le parti lo convengano per scritto.
2
Allo spirare del giorno in cui cessano siffatti rapporti, la prescrizione comincia il suo corso, o, se era già cominciata, lo prosegue.
3
Sono riservate le disposizioni speciali delle leggi sull’esecuzione e sul fallimento.
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