Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Inadempimento

I. Responsabilità del debitore

1. In genere

1

Il debitore che non adempie l’obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile.

2

L’esecuzione è regolata dalle disposizioni della legge federale dell’11 aprile 188944 sull’esecuzione e sul fallimento e dal Codice di procedura civile del 19 dicembre 200845 (CPC).46