Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Mora del debitore

II. Effetti

4. Recesso e risarcimento

b. Senza fissazione di termine

1

La fissazione di un termine per l’adempimento tardivo del contratto non è necessaria:

1.
quando dal contegno del debitore risulti che essa sarebbe inutile;
2.
quando per la mora del debitore la prestazione abbia perduto ogni interesse pel creditore;
3.
quando dal contratto risulti l’intenzione dei contraenti che l’obbligazione debba adempirsi esattamente ad un tempo determinato od entro un dato termine.