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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Il debitore in mora deve risarcire il danno per il tardato adempimento ed è responsabile anche del caso fortuito.
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Egli può sottrarsi a tale responsabilità provando che la mora avvenne senza alcuna colpa da parte sua o che il caso fortuito avrebbe colpito in danno del creditore l’oggetto dovuto anche se l’obbligazione fosse stata adempita in tempo debito.
Articolo