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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025H. Diritto di revoca nel caso di contratti a domicilio o contratti analoghi
I. Campo d’applicazione7
1
Le seguenti disposizioni sono applicabili ai contratti concernenti cose mobili o servizi destinati all’uso personale o familiare del cliente se:
- a.
- l’offerente dei beni o dei servizi ha agito nell’ambito di un’attività professionale o commerciale e
- b.
- la prestazione del cliente supera 100 franchi.
2
Le disposizioni non si applicano ai negozi giuridici conclusi da istituti finanziari o da banche nell’ambito di contratti esistenti per prestazioni finanziarie ai sensi della legge del 15 giugno 20188 sui servizi finanziari.9
2bis
Ai contratti d’assicurazione si applicano le disposizioni della legge del 2 aprile 190810 sul contratto d’assicurazione.11
3
Nel caso di modificazione importante del potere d’acquisto della moneta, il Consiglio federale adegua in modo corrispondente l’importo indicato nel capoverso 1 lettera b.
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