Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

H. Diritto di revoca nel caso di contratti a domicilio o contratti analoghi

I. Campo d’applicazione7

1

Le seguenti disposizioni sono applicabili ai contratti concernenti cose mobili o servizi destinati all’uso personale o familiare del cliente se:

a.
l’offerente dei beni o dei servizi ha agito nell’ambito di un’attività professionale o commerciale e
b.
la prestazione del cliente supera 100 franchi.

2

Le disposizioni non si applicano ai negozi giuridici conclusi da istituti finanziari o da banche nell’ambito di contratti esistenti per prestazioni finanziarie ai sensi della legge del 15 giugno 20188 sui servizi finanziari.9

2bis

Ai contratti d’assicurazione si applicano le disposizioni della legge del 2 aprile 190810 sul contratto d’assicurazione.11

3

Nel caso di modificazione importante del potere d’acquisto della moneta, il Consiglio federale adegua in modo corrispondente l’importo indicato nel capoverso 1 lettera b.