Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

H. Diritto di revoca nel caso di contratti a domicilio o contratti analoghi

II. Principio12

1

Il cliente può revocare la sua proposta di conclusione del contratto o la sua dichiarazione di accettazione se l’offerta gli è stata fatta:13

a.14
sul suo posto di lavoro, in locali d’abitazione o nelle immediate vicinanze;
b.
in trasporti pubblici o su pubbliche vie e piazze;
c.
nel corso di una manifestazione pubblicitaria collegata ad un’escursione o ad un’analoga occasione;
d.15
per telefono o con un mezzo analogo di telecomunicazione vocale istantanea.