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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025H. Diritto di revoca nel caso di contratti a domicilio o contratti analoghi
IV. Obbligo d’informare dell’offerente17
1
L’offerente deve, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, informare il cliente sul diritto di revoca e sulla forma e il termine per esercitarlo, nonché comunicargli il suo indirizzo.18
2
Queste informazioni devono recare una data e permettere di individuare il contratto.
3
Le informazioni devono essere fornite al cliente in modo che questi ne abbia conoscenza al momento in cui propone il contratto o lo accetta.19
Articolo