Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Cessione di crediti

I. Requisiti

1. Cessione volontaria

a. Ammissibilità

A. Cessione di crediti

I. Requisiti

1. Cessione volontaria

b. Forma del contratto

A. Cessione di crediti

II. Effetti della cessione

1. Posizione del debitore

a. Pagamento in buona fede

A. Cessione di crediti

II. Effetti della cessione

1. Posizione del debitore

b. Rifiuto del pagamento e deposito

A. Cessione di crediti

II. Effetti della cessione

1. Posizione del debitore

c. Eccezioni del debitore

A. Cessione di crediti

II. Effetti della cessione

3. Garanzia

a. In genere

A. Cessione di crediti

II. Effetti della cessione

3. Garanzia

b. Cessione in pagamento

A. Cessione di crediti

II. Effetti della cessione

3. Garanzia

c. Estensione della responsabilità

B. Assunzione di debito

II. Contratto col creditore

1. Proposta ed accettazione

B. Assunzione di debito

II. Contratto col creditore

2. Abbandono della proposta

B. Assunzione di debito

III. Effetti del cambiamento del debitore

1. Diritti accessori

B. Assunzione di debito

III. Effetti del cambiamento del debitore

2. Eccezioni
Art. 182
Abroge

B. Assunzione di debito

VI. …71