Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Cessione di crediti

II. Effetti della cessione

3. Garanzia

a. In genere

1

Chi cede un credito a titolo oneroso deve garantirne la sussistenza al tempo della cessione.

2

Non risponde però della solvenza del debitore, ove non abbia assunto siffatta garanzia.

3

Chi cede un credito a titolo gratuito non risponde nemmeno della sua sussistenza.