Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Commissione per la compra e vendita

III. Diritti del commissionario

1. Rimborso delle anticipazioni e spese

1

Il commissionario ha diritto alla rifusione, coi relativi interessi, delle anticipazioni delle spese e degli altri sborsi incontrati nell’interesse del committente.

2

Egli può chiedere un compenso anche per l’uso dei magazzini e dei mezzi di trasporto, ma non pel salario dei suoi dipendenti.