Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Commissione per la compra e vendita

III. Diritti del commissionario

5. Commissionario venditore o compratore in proprio

c. Decadenza dell’assunzione in proprio

1

Se il committente revoca il mandato, e la revoca giunge prima che questi abbia spedito l’avviso dell’adempimento, il commissionario non può più farsi egli stesso compratore o venditore.