Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Commissione per la compra e vendita

III. Diritti del commissionario

2. Provvigione

a. Diritto

1

La provvigione è dovuta al commissionario, allorché l’affare sia stato eseguito o non lo sia stato per un motivo dipendente dalla persona del committente.

2

Per gli affari che non si poterono eseguire per un altro motivo, il commissionario ha diritto soltanto ad un compenso per l’opera prestata, giusta gli usi del luogo.