Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Commissione per la compra e vendita

II. Obblighi del commissionario

1. Avviso ed assicurazione

1

Il commissionario deve dare le necessarie informazioni al committente e in ispecie avvisarlo tosto dell’esecuzione del mandato.

2

Egli non è tenuto ad assicurare le merci in commissione, qualora il committente non glielo abbia ordinato.