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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Il rappresentante ha i poteri che gli sono conferiti dalla legge, dalle condizioni del prestito o dall’assemblea degli obbligazionisti.
2
Egli richiede dal debitore, quando ricorrano le condizioni a ciò poste, la convocazione dell’assemblea degli obbligazionisti, ne eseguisce le deliberazioni e rappresenta la comunione entro i limiti dei poteri conferitigli.
3
Gli obbligazionisti non possono far valere individualmente i diritti che il rappresentante ha la facoltà d’esercitare.
Articolo