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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Della capacità di obbligarsi in via cambiaria
Della cambiale
Della emissione e della forma della cambiale
Della girata
Dell’accettazione
Dell’avallo
Della scadenza
Del pagamento
Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento
Del trasferimento della provvista
Dell’intervento
Dei duplicati e delle copie
Delle alterazioni
Della prescrizione
Dell’ammortamento
Disposizioni generali
Del conflitto delle leggi
Del vaglia cambiario (pagherò)
1
Chi paga per intervento acquista i diritti inerenti alla cambiale contro colui per il quale ha pagato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest’ultimo; ma non può girare nuovamente la cambiale.
2
I giranti susseguenti all’obbligato per il quale il pagamento è stato fatto sono liberati.
3
Se più persone offrono il pagamento per intervento, è preferita quella il cui pagamento libera il maggior numero di obbligati. Chi scientemente interviene in contrasto con questa disposizione perde il regresso contro coloro che sarebbero stati liberati.
Articolo