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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Della capacità di obbligarsi in via cambiaria
Della cambiale
Della emissione e della forma della cambiale
Della girata
Dell’accettazione
Dell’avallo
Della scadenza
Del pagamento
Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento
Del trasferimento della provvista
Dell’intervento
Dei duplicati e delle copie
Delle alterazioni
Della prescrizione
Dell’ammortamento
Disposizioni generali
Del conflitto delle leggi
Del vaglia cambiario (pagherò)
3. Del pagamento per intervento
d. Diritto alla consegna della cambiale, del protesto e della quietanza
1
Del pagamento per intervento deve essere data quietanza sulla cambiale coll’indicazione per chi è fatto. In mancanza di tale indicazione, il pagamento si intende fatto per il traente.
2
La cambiale e il protesto, se sia stato levato, devono essere consegnati a chi paga per intervento.
Articolo