Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

3. Del pagamento per intervento

d. Diritto alla consegna della cambiale, del protesto e della quietanza

1

Del pagamento per intervento deve essere data quietanza sulla cambiale coll’indicazione per chi è fatto. In mancanza di tale indicazione, il pagamento si intende fatto per il traente.

2

La cambiale e il protesto, se sia stato levato, devono essere consegnati a chi paga per intervento.