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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
L’assemblea generale dei soci costituisce l’organo supremo della società cooperativa.
2
L’assemblea generale ha i poteri intrasmissibili seguenti:738
- 1.
- l’approvazione e la modificazione dello statuto;
- 2.739
- la nomina dell’amministrazione e dell’ufficio di revisione;
- 2bis.740
- l’approvazione del conto annuale e, se del caso, la deliberazione sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio;
- 3.741
- l’approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo;
- 3bis.742
- la deliberazione sul rimborso delle riserve da capitale;
- 4.
- il discarico all’amministrazione;
- 5.
- le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.
Articolo