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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
L’assemblea dei soci può revocare in ogni tempo gerenti da essa nominati.
2
Ogni socio può chiedere al giudice di revocare o di limitare i poteri di gestione e di rappresentanza di un gerente se sussiste un grave motivo, segnatamente se il gerente ha violato gravemente i suoi obblighi o non è più in grado di ben amministrare.
3
I gerenti possono in ogni tempo sospendere dal loro ufficio direttori, procuratori e mandatari.
4
Se tali persone sono state nominate dall’assemblea dei soci, quest’ultima deve essere immediatamente convocata.
5
Rimangono salve le azioni di risarcimento delle persone revocate o sospese dal loro ufficio.
Articolo