Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Gestione e rappresentanza

VII. Revoca di gerenti; revoca del potere di rappresentanza

1

L’assemblea dei soci può revocare in ogni tempo gerenti da essa nominati.

2

Ogni socio può chiedere al giudice di revocare o di limitare i poteri di gestione e di rappresentanza di un gerente se sussiste un grave motivo, segnatamente se il gerente ha violato gravemente i suoi obblighi o non è più in grado di ben amministrare.

3

I gerenti possono in ogni tempo sospendere dal loro ufficio direttori, procuratori e mandatari.

4

Se tali persone sono state nominate dall’assemblea dei soci, quest’ultima deve essere immediatamente convocata.

5

Rimangono salve le azioni di risarcimento delle persone revocate o sospese dal loro ufficio.