Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

D. Voto dell’assemblea generale

II. Importo aggiuntivo per la direzione

1

Nel caso in cui l’assemblea generale voti a titolo prospettivo sulle retribuzioni della direzione, lo statuto può prevedere un importo aggiuntivo per le retribuzioni dei membri della direzione nominati dopo il voto.

2

L’importo aggiuntivo può essere utilizzato soltanto se l’importo totale deciso dall’assemblea generale per le retribuzioni della direzione non è sufficiente per retribuire il nuovo membro fino al successivo voto dell’assemblea generale.

3

L’assemblea generale non vota sull’importo aggiuntivo utilizzato.