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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
1
L’assemblea generale vota sulle retribuzioni che il consiglio d’amministrazione, la direzione e il consiglio consultivo percepiscono direttamente o indirettamente dalla società.
2
Lo statuto disciplina i dettagli del voto. Può disciplinare il modo di procedere nel caso in cui l’assemblea generale rifiuti di approvare le retribuzioni.
3
Devono essere rispettate le seguenti regole:
- 1.
- l’assemblea generale vota annualmente sulle retribuzioni;
- 2.
- l’assemblea generale vota separatamente sugli importi totali delle retribuzioni del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
- 3.
- il voto dell’assemblea generale ha carattere vincolante;
- 4.
- in caso di voto a titolo prospettivo sulle retribuzioni variabili, la relazione sulle retribuzioni deve essere sottoposta al voto consultivo dell’assemblea generale.
Articolo