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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
1
Il consiglio d’amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:588
- 1.
- l’alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;
- 2.
- la definizione dell’organizzazione;
- 3.
- l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l’allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società;
- 4.
- la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza;
- 5.
- l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
- 6.
- l’allestimento della relazione sulla gestione589, la preparazione dell’assemblea generale e l’esecuzione delle sue deliberazioni;
- 7.590
- la presentazione di una domanda di moratoria concordataria e l’avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti;
- 8.591
- l’allestimento della relazione sulle retribuzioni, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa.
2
Il consiglio d’amministrazione può attribuire la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a comitati di amministratori o a singoli amministratori. Provvede per un’adeguata informazione dei suoi membri.
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