Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Commissione per la compra e vendita

III. Diritti del commissionario

4. Vendita all’incanto della merce

1

Quando la merce sia rimasta invenduta, o sia stato revocato il mandato di venderla, e il committente tardi soverchiamente a riprenderla o a disporne, il commissionario può chiederne la vendita all’incanto all’autorità competente del luogo ove la merce si trova.

2

Se nel luogo, dove la merce si trova, non siavi né il committente, né un rappresentante di lui, questa vendita potrà essere ordinata anche senza sentire la parte contraria.

3

La vendita deve però essere preceduta da una ufficiale notificazione al committente, a meno che la merce non sia soggetta a rapido deprezzamento.