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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025G. Fine del rapporto di lavoro
IV. Risoluzione immediata
2. Conseguenze
c. del mancato inizio o dell’abbandono ingiustificati dell’impiego
1
Se il lavoratore senza una causa grave non inizia o abbandona senza preavviso l’impiego, il datore di lavoro ha diritto a una indennità corrispondente ad un quarto del salario mensile, egli ha inoltre diritto al risarcimento del danno suppletivo.
2
Se il datore di lavoro non ha subito alcun danno o ha subito un danno inferiore all’indennità prevista nel capoverso precedente, il giudice può ridurre l’indennità secondo il suo libero apprezzamento.
3
Il diritto all’indennità, se non si estingue per compensazione, dev’essere fatto valere per azione giudiziaria o esecuzione entro 30 giorni dal mancato inizio o dall’abbandono dell’impiego, sotto pena di perenzione.209
4
…210
Articolo