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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Della compera e vendita e della permuta
Della donazione
Della locazione
Dell’affitto
Del prestito
Del contratto di lavoro
Del contratto di appalto
Del contratto di edizione
Del mandato
Della gestione d’affari senza mandato
Della commissione
Del contratto di trasporto
Della procura e degli altri mandati commerciali
Dell’assegno
Del contratto di deposito
Della fideiussione
Del giuoco e della scommessa
Della rendita vitalizia e del vitalizio
Della società semplice
G. Fine del rapporto di lavoro
IIbis. Licenziamento collettivo
5. Piano sociale
b. Obbligo di negoziazione189
1
Il datore di lavoro è tenuto a condurre trattative con i lavoratori al fine di elaborare un piano sociale se:
- a.
- occupa abitualmente almeno 250 lavoratori; e
- b.
- intende licenziare almeno 30 lavoratori sull’arco di 30 giorni, per motivi non inerenti alla loro persona.
2
I licenziamenti differiti nel tempo, ma fondati sulla medesima decisione, sono sommati.
3
Il datore di lavoro intavola trattative:
- a.
- se ha aderito a un contratto collettivo di lavoro, con le associazioni dei lavoratori che l’hanno firmato;
- b.
- con i rappresentanti dei lavoratori; o
- c.
- direttamente con i lavoratori, se questi non hanno rappresentanti.
4
Le associazioni dei lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori o i lavoratori stessi possono far capo a periti durante le trattative. I periti sono tenuti al segreto nei confronti di persone estranee all’azienda.
Articolo