Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

G. Fine del rapporto di lavoro

IIbis. Licenziamento collettivo

5. Piano sociale

b. Obbligo di negoziazione189

1

Il datore di lavoro è tenuto a condurre trattative con i lavoratori al fine di elaborare un piano sociale se:

a.
occupa abitualmente almeno 250 lavoratori; e
b.
intende licenziare almeno 30 lavoratori sull’arco di 30 giorni, per motivi non inerenti alla loro persona.

2

I licenziamenti differiti nel tempo, ma fondati sulla medesima decisione, sono sommati.

3

Il datore di lavoro intavola trattative:

a.
se ha aderito a un contratto collettivo di lavoro, con le associazioni dei lavoratori che l’hanno firmato;
b.
con i rappresentanti dei lavoratori; o
c.
direttamente con i lavoratori, se questi non hanno rappresentanti.

4

Le associazioni dei lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori o i lavoratori stessi possono far capo a periti durante le trattative. I periti sono tenuti al segreto nei confronti di persone estranee all’azienda.