Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

D. Condizioni ed oneri

II. Adempimento degli oneri

1

Il donatore può pretendere, a termini del contratto, l’adempimento di un onere accettato dal donatario.

2

Se l’adempimento dell’onere è d’interesse pubblico, può essere richiesto dopo la morte del donatore dall’autorità competente.

3

Il donatario può rifiutarsi all’adempimento dell’onere, quando il valore della liberalità non ne compensi le spese e non gli venga offerto il rimborso della differenza.