Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

D. Decisioni della comunione

I. Limitazione dei diritti dei creditori

3. Approvazione

b. Condizioni

1

L’approvazione può essere negata soltanto nei casi seguenti:

1.
se furono violate le disposizioni su la convocazione dell’assemblea e sui requisiti delle deliberazioni di quest’ultima:
2.
se la deliberazione presa per rimediare ad una situazione critica del debitore non si dimostra necessaria;
3.
se gli interessi comuni degli obbligazionisti non sono sufficientemente tutelati;
4.
se la deliberazione è la conseguenza di manovre sleali.