Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

D. Decisioni della comunione

I. Limitazione dei diritti dei creditori

3. Approvazione

a. In generale

1

Le deliberazioni che limitano i diritti dei creditori producono i loro effetti solo quando siano state approvate dall’autorità cantonale superiore competente in materia di concordato.

2

Il debitore deve sottoporle all’approvazione di quest’autorità entro il termine di un mese dal giorno in cui furono prese.

3

Il giorno dell’udienza dev’essere reso pubblicamente noto, con l’avvertenza agli obbligazionisti ch’essi possono far valere per iscritto, oppure anche oralmente nel corso dell’udienza, i loro motivi di opposizione.

4

Le spese della procedura d’approvazione sono sopportate dal debitore.