Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

H. Diritti valori registrati

I. Costituzione826

1

Un diritto valore registrato è un diritto che per accordo delle parti:

1.
è iscritto in un registro di diritti valori ai sensi del capoverso 2; e
2.
può essere esercitato e trasferito soltanto per il tramite di detto registro.

2

Il registro di diritti valori soddisfa i seguenti requisiti:

1.
mediante procedure tecniche conferisce ai creditori, ma non al debitore, la facoltà di disporre dei loro diritti;
2.
la sua integrità è garantita mediante misure tecniche e organizzative adeguate, quali la gestione comune da parte di persone indipendenti tra loro, che lo proteggono da modifiche illecite;
3.
il contenuto dei diritti, le modalità operative del registro e l’accordo sulla registrazione figurano nel registro o nei dati aggiuntivi a esso correlati;
4.
i creditori possono consultare le informazioni e le iscrizioni che li riguardano nonché verificare l’integrità del contenuto del registro che li riguarda senza l’intervento di terzi.

3

Il debitore garantisce che il registro di diritti valori sia organizzato in conformità con lo scopo di quest’ultimo. Garantisce in particolare che il registro funzioni in ogni momento nel modo stabilito nell’accordo sulla registrazione.