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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Le autorità del registro di commercio collaborano nell’adempimento dei loro compiti. Si trasmettono tutte le informazioni e i documenti necessari per adempiere i loro compiti.
2
Salvo disposizione contraria della legge, le autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni comunicano agli uffici del registro di commercio i fatti che richiedono un’iscrizione, una modifica o una cancellazione.
2bis
L’autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio provvede affinché la banca dati centrale delle persone non contenga iscrizioni incompatibili con l’interdizione di esercitare un’attività secondo l’articolo 67 del Codice penale768, l’articolo 50 del Codice penale militare del 13 giugno 1927769 o l’articolo 16a capoverso 1 del diritto penale minorile del 20 giugno 2003770. Esamina in particolare se le funzioni registrate nella banca dati centrale delle persone sono compatibili con le interdizioni di esercitare un’attività comunicate secondo l’articolo 64a della legge del 17 giugno 2016771 sul casellario giudiziale.772
2quater
L’ufficio cantonale del registro di commercio intima all’ente giuridico di prendere le misure necessarie.774
2ter
Se constata un’incompatibilità, informa il competente ufficio cantonale del registro di commercio.773
3
Per le informazioni e le comunicazioni non sono dovuti emolumenti.
Articolo