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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Il registro di commercio è un insieme di banche dati tenute dallo Stato. Ha lo scopo, segnatamente, di registrare e di pubblicare i fatti giuridicamente rilevanti inerenti agli enti giuridici, così da garantire la certezza del diritto e la protezione dei terzi.
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Per enti giuridici ai sensi del presente titolo s’intendono:
- 1.
- le imprese individuali;
- 2.
- le società in nome collettivo;
- 3.
- le società in accomandita;
- 4.
- le società anonime;
- 5.
- le società in accomandita per azioni;
- 6.
- le società a garanzia limitata;
- 7.
- le società cooperative;
- 8.
- le associazioni;
- 9.
- le fondazioni;
- 10.
- le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
- 11.
- le società di investimento a capitale fisso;
- 12.
- le società di investimento a capitale variabile;
- 13.
- gli istituti di diritto pubblico;
- 14.
- le succursali.
Articolo