Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Assemblea generale

I. Poteri

1

L’assemblea generale dei soci costituisce l’organo supremo della società cooperativa.

2

L’assemblea generale ha i poteri intrasmissibili seguenti:738

1.
l’approvazione e la modificazione dello statuto;
2.739
la nomina dell’amministrazione e dell’ufficio di revisione;
2bis.740
l’approvazione del conto annuale e, se del caso, la deliberazione sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio;
3.741
l’approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo;
3bis.742
la deliberazione sul rimborso delle riserve da capitale;
4.
il discarico all’amministrazione;
5.
le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.