Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

C. Relazione sulle retribuzioni

I. In genere

1

Il consiglio d’amministrazione allestisce annualmente una relazione scritta sulle retribuzioni.

2

Le disposizioni del titolo trentesimosecondo concernenti i principi della presentazione regolare dei conti, la presentazione, la moneta e la lingua nonché la tenuta e conservazione dei libri sono applicabili per analogia alla relazione sulle retribuzioni.

3

Alla comunicazione e alla pubblicazione della relazione sulle retribuzioni sono applicabili per analogia le disposizioni sulla comunicazione e la pubblicazione della relazione sulla gestione.