Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

V. Rappresentanza

1. In genere596

1

Il consiglio d’amministrazione rappresenta la società nei confronti dei terzi. Salvo disposizione contraria dello statuto o del regolamento d’organizzazione, ogni amministratore ha il potere di rappresentare la società.

2

Il consiglio d’amministrazione può delegare il potere di rappresentanza a uno o più amministratori (delegati) o a terzi (direttori).

3

Almeno un amministratore dev’essere autorizzato a rappresentare la società.

4

La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un membro del consiglio d’amministrazione o un direttore. Essa deve avere accesso al libro delle azioni e all’elenco di cui all’articolo 697l, sempre che l’elenco non sia tenuto da un intermediario finanziario.597