Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Oggetto

I. Caratteristiche delle singole specie di fideiussione

1. Fideiussione semplice

B. Oggetto

I. Caratteristiche delle singole specie di fideiussione

2. Fideiussione solidale

B. Oggetto

I. Caratteristiche delle singole specie di fideiussione

3. Confideiussione

B. Oggetto

I. Caratteristiche delle singole specie di fideiussione

4. Fideiussore del fideiussore e fideiussore al regresso

B. Oggetto

II. Disposizioni comuni

1. Rapporti tra il fideiussore e il creditore

a. Estensione della responsabilità

B. Oggetto

II. Disposizioni comuni

1. Rapporti tra il fideiussore e il creditore

b. Riduzione legale della garanzia

B. Oggetto

II. Disposizioni comuni

1. Rapporti tra il fideiussore e il creditore

c. Condizioni del perseguimento del fideiussore

B. Oggetto

II. Disposizioni comuni

1. Rapporti tra il fideiussore e il creditore

d. Eccezioni

B. Oggetto

II. Disposizioni comuni

1. Rapporti tra il fideiussore e il creditore

e. Dovere di diligenza del creditore; suo obbligo di consegnare i pegni e i titoli

B. Oggetto

II. Disposizioni comuni

1. Rapporti tra il fideiussore e il creditore

f. Obbligo del creditore di ricevere il pagamento

B. Oggetto

II. Disposizioni comuni

2. Rapporti tra il fideiussore e il debitore principale

a. Diritto a garanzie e alla liberazione

B. Oggetto

II. Disposizioni comuni

2. Rapporti tra il fideiussore e il debitore principale

aa. In generale

B. Oggetto

II. Disposizioni comuni

2. Rapporti tra il fideiussore e il debitore principale

bb. Obbligo di notifica del fideiussore