Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Oggetto

I. Caratteristiche delle singole specie di fideiussione

4. Fideiussore del fideiussore e fideiussore al regresso

1

Il fideiussore del fideiussore, che si è obbligato verso il creditore per l’adempimento degli obblighi assunti dal primo fideiussore, è responsabile per quest’ultimo come il fideiussore semplice per il debitore principale.

2

Il fideiussore al regresso è garante verso il fideiussore, che ha pagato, per il regresso spettante al medesimo verso il debitore principale.