Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Effetti

I. Obblighi dell’appaltatore

1. In genere

B. Effetti

I. Obblighi dell’appaltatore

2. Riguardo alla materia

B. Effetti

I. Obblighi dell’appaltatore

4. Garanzia pei difetti

a. Verificazione

B. Effetti

I. Obblighi dell’appaltatore

4. Garanzia pei difetti

b. Diritto del committente in caso di difetti

B. Effetti

I. Obblighi dell’appaltatore

4. Garanzia pei difetti

c. Responsabilità del committente

B. Effetti

I. Obblighi dell’appaltatore

4. Garanzia pei difetti

d. Approvazione dell’opera

B. Effetti

I. Obblighi dell’appaltatore

4. Garanzia pei difetti

e. Prescrizione249

B. Effetti

II. Obblighi del committente

1. Scadenza della mercede

B. Effetti

II. Obblighi del committente

2. Ammontare della mercede

a. A corpo

B. Effetti

II. Obblighi del committente

2. Ammontare della mercede

b. Secondo il valore del lavoro