Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Effetti

I. Obblighi dell’appaltatore

2. Riguardo alla materia

1

Se l’appaltatore assume la somministrazione della materia, è responsabile verso il committente della buona qualità della medesima ed è tenuto alla garanzia come il venditore.

2

L’appaltatore deve adoperare con tutta diligenza la materia somministrata dal committente, deve rendergli conto dell’uso fattone e restituirgli quanto sia per restare.

3

Ove durante l’esecuzione dell’opera si manifestino dei difetti nella materia somministrata dal committente o nel terreno destinato alla costruzione, o si verifichino dei fatti che ne compromettano il regolare e puntuale adempimento, l’appaltatore deve senza indugio darne avviso al committente, sotto pena di sottostare ai danni che ne possono derivare.