Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

1. Requisiti

1

L’assegno bancario (chèque) contiene:

1.
la denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto:
2.
l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3.
in nome di chi è designato a pagare (trattario);
4.
l’indicazione del luogo di pagamento;
5.
l’indicazione della data e del luogo dove l’assegno bancario è emesso;
6.
la sottoscrizione di colui che emette l’assegno bancario (traente).