Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

6. Designazione del prenditore

1

L’assegno bancario può essere pagabile:a una persona determinata con o senza l’espressa clausola «all’ordine»;a una persona determinata con la clausola «non all’ordine» o altra equivalente;al portatore.

2

L’assegno bancario a favore di una persona determinata, con la clausola «o al portatore» ovvero con altra equivalente, vale come assegno bancario al portatore.

3

L’assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come assegno bancario al portatore.