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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Della emissione e della forma dell’assegno bancario
Del trasferimento
Dell’avallo
Della presentazione e del pagamento
Dell’assegno bancario sbarrato e dell’assegno bancario da accreditare
Del regresso per mancato pagamento
Dell’assegno bancario falso o falsificato
Dei duplicati
Della prescrizione
Disposizioni generali
Del conflitto delle leggi
Applicazione del diritto cambiario
Riserva della legislazione speciale
1
L’assegno bancario può essere pagabile:a una persona determinata con o senza l’espressa clausola «all’ordine»;a una persona determinata con la clausola «non all’ordine» o altra equivalente;al portatore.
2
L’assegno bancario a favore di una persona determinata, con la clausola «o al portatore» ovvero con altra equivalente, vale come assegno bancario al portatore.
3
L’assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come assegno bancario al portatore.
Articolo