Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

2. Delle copie

a. Forma ed effetti

1

Qualsiasi portatore di una cambiale ha diritto di farne una o più copie.

2

La copia deve riprodurre esattamente l’originale con le girate e tutte le altre indicazioni che vi figurano; essa deve indicare fin dove arriva.

3

Può essere girata ed avallata nello stesso modo e con gli stessi effetti dell’originale.