Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

1. Dei duplicati

c. Menzione dell’accettazione

1

Chi ha inviato un duplicato per l’accettazione deve indicare sugli altri il nome della persona presso cui esso si trova. Questa è tenuta a consegnarlo al portatore legittimo di un altro duplicato.

2

Se essa si rifiuta, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver fatto constare con protesto:

1.
che il duplicato inviato per l’accettazione non gli è stato consegnato malgrado sua richiesta;
2.
che l’accettazione o il pagamento non ha potuto essere ottenuto su altro duplicato.