Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

2. Protesto

g. Copia dell’atto di protesto

1

La persona o l’ufficio pubblico che leva il protesto deve farne una copia.

2

Questa copia deve indicare:

1.
la somma della cambiale;
2.
la scadenza;
3.
il luogo e la data dell’emissione;
4.
il traente, il trattario, come pure il nome della persona o la ditta, alla quale o all’ordine della quale deve farsi il pagamento;
5.
il nome della persona o la ditta che deve eseguire il pagamento, quand’essa non s’identifichi col trattario;
6.
gl’indicati al bisogno e gli accettanti per intervento.

3

La persona o l’ufficio pubblico che leva i protesti deve conservarne le copie, disposte per ordine cronologico.