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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Della capacità di obbligarsi in via cambiaria
Della cambiale
Della emissione e della forma della cambiale
Della girata
Dell’accettazione
Dell’avallo
Della scadenza
Del pagamento
Del regresso per mancata accettazione o per mancato pagamento
Del trasferimento della provvista
Dell’intervento
Dei duplicati e delle copie
Delle alterazioni
Della prescrizione
Dell’ammortamento
Disposizioni generali
Del conflitto delle leggi
Del vaglia cambiario (pagherò)
1
La persona o l’ufficio pubblico che leva il protesto deve farne una copia.
2
Questa copia deve indicare:
- 1.
- la somma della cambiale;
- 2.
- la scadenza;
- 3.
- il luogo e la data dell’emissione;
- 4.
- il traente, il trattario, come pure il nome della persona o la ditta, alla quale o all’ordine della quale deve farsi il pagamento;
- 5.
- il nome della persona o la ditta che deve eseguire il pagamento, quand’essa non s’identifichi col trattario;
- 6.
- gl’indicati al bisogno e gli accettanti per intervento.
3
La persona o l’ufficio pubblico che leva i protesti deve conservarne le copie, disposte per ordine cronologico.
Articolo