Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Eccezioni del debitore

II. Cedole di interessi al portatore

1

Al credito fondato sopra cedole d’interessi al portatore il debitore non può opporre l’eccezione che il debito principale è estinto.

2

Pagando quest’ultimo, il debitore ha tuttavia il diritto di trattenere l’ammontare delle cedole d’interessi al portatore non ancora scadute e che non gli sono presentate col titolo principale, fino a che sia decorso il termine di prescrizione delle cedole stesse, a meno ch’esse siano state ammortizzate o che siano fornite garanzie per il loro ammontare.