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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Quando siano state smarrite singole cedole, il giudice ordina, ad istanza di chi vi ha diritto, che il loro ammontare sia depositato in giudizio alla scadenza oppure immediatamente se il titolo è già scaduto.
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Trascorsi tre anni dal giorno della scadenza, il giudice ordina che l’ammontare depositato sia consegnato all’istante, sempreché nel frattempo non siasi presentato alcuno che abbia diritto all’esazione.
Articolo