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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Conto annuale e conto intermedio
Presentazione dei conti delle grandi imprese
Chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta
Conto di gruppo
Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari
Trasparenza nelle imprese del settore delle materie prime
Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile
1
L’organo superiore di direzione o di amministrazione presenta una relazione annuale sull’osservanza degli obblighi di diligenza.
2
La relazione è redatta in una lingua nazionale o in inglese.
3
L’organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione:
- 1.
- sia pubblicata per via elettronica entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- 2.
- sia accessibile al pubblico per dieci anni almeno.
4
L’articolo 958f si applica per analogia alla tenuta e alla conserva-zione delle relazioni.
5
Le imprese che offrono prodotti e servizi di imprese che hanno redatto una siffatta relazione non sono tenute a presentarne una propria concernente tali prodotti e servizi.
Articolo