Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

C. Relazione

1

L’organo superiore di direzione o di amministrazione presenta una relazione annuale sull’osservanza degli obblighi di diligenza.

2

La relazione è redatta in una lingua nazionale o in inglese.

3

L’organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione:

1.
sia pubblicata per via elettronica entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio;
2.
sia accessibile al pubblico per dieci anni almeno.

4

L’articolo 958f si applica per analogia alla tenuta e alla conserva-zione delle relazioni.

5

Le imprese che offrono prodotti e servizi di imprese che hanno redatto una siffatta relazione non sono tenute a presentarne una propria concernente tali prodotti e servizi.