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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Conto annuale e conto intermedio
Presentazione dei conti delle grandi imprese
Chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta
Conto di gruppo
Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari
Trasparenza nelle imprese del settore delle materie prime
Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile
1
Le imprese istituiscono un sistema di gestione che definisce gli aspetti seguenti:
- 1.
- la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio;
- 2.
- la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di prodotti e servizi per i quali sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile;
- 3.
- un sistema che consenta la tracciabilità nella catena di approvvigionamento.
2
Le imprese individuano e valutano i rischi di effetti negativi nella loro catena di approvvigionamento. Predispongono un piano di gestione dei rischi e adottano misure per far fronte ai rischi rilevati.
3
L’osservanza degli obblighi di diligenza relativi a minerali e metalli è verificata da un perito indipendente.
4
Il Consiglio federale disciplina i dettagli ispirandosi a standard internazionali riconosciuti, quali in particolare le Linee guida dell’OCSE.
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