Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

E. Doveri

III. Responsabilità

2. Dei soci

i. Notificazione dell’ammissione o dell’uscita dei soci al registro di commercio

1

Se i soci sono illimitatamente o limitatamente responsabili dei debiti della società o sono tenuti ad eseguire versamenti suppletivi, l’amministrazione deve, entro tre mesi, notificare al registro di commercio ogni ammissione od uscita.

2

Inoltre, ogni socio receduto od escluso e gli eredi d’un socio defunto hanno il diritto di far iscrivere direttamente nel registro di commercio il recesso, l’esclusione o la morte. L’ufficio del registro di commercio deve portare immediatamente tale notificazione a conoscenza dell’amministrazione della società.

3

Le società mutue d’assicurazione al beneficio d’una concessione sono esonerate dall’obbligo di notificare i loro soci all’ufficio del registro di commercio.